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 Pensioni: La durata dello scivolo pensionistico (cd. isopensione) si accorcia di 3 mesi nel biennio 2021-22

 
L’Inps chiarisce con la circolare n.142 la tempistica di presentazione della domanda di pensione anticipata per non incorrere in un vuoto economico tra la scadenza della prestazione di esodo ed il pensionamento, tenendo conto dei nuovi requisiti contributivi.
Gli assegni di isopensione (scivolo pensionistico pagato dall'azienda) con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2019 scadranno 3 mesi prima nel biennio 2021-2022 rispetto alla data calcolata in via prospettica al momento dell'accesso all'esodo.

I chiarimenti riguardano lo strumento introdotto dalla legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero del mercato del lavoro) che consente alle aziende con un organico mediamente superiore a 15 unità, in accordo con i sindacati, di prepensionare i lavoratori più vicini alla pensione.

Lo strumento prevede che il datore di lavoro, per il tramite dell'INPS, paghi al lavoratore un assegno di accompagnamento alla pensione pari all'importo (teorico) della pensione calcolata al prepensionamento (cd. isopensione) continuando a versare la contribuzione figurativa (come se il rapporto di lavoro proseguisse). Originariamente la misura si rivolgeva ai lavoratori in possesso di requisiti per avere la pensione, di vecchiaia o anticipata, nei successivi quattro anni; dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 è stata ulteriormente rafforzata aprendo le porte anche a coloro che maturano i suddetti requisiti nei successivi sette anni.

I soggetti che non hanno saputo della variazione e che, pertanto, non hanno presentato la domanda di pensione anticipata in tempo utile (per quella di vecchiaia il problema non si pone essendo irrilevante la data di presentazione) rischiano, pertanto, di trovarsi senza sostegno economico tra la nuova scadenza dell'isopensione e quella di originaria decorrenza della pensione.

In tale circostanza l'INPS spiega che, in via eccezionale, le parti datoriali possono comunque assicurare il pagamento dell'isopensione affinché per l’interessato non si verifichi soluzione di continuità tra la scadenza dell'esodo e la percezione del trattamento pensionistico.

Il  salvataggio vale esclusivamente per le domande di pensione anticipata presentate entro il mese di ottobre 2021 (cioè entro il mese successivo a quello di pubblicazione della circolare). Per gli altri il ritardo sarà a loro carico.
​
Circolare Inps 142/2021



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