Assegni Familiari, novità per il 2020
Sono stati pubblicati dall'Inps i limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari per l'anno corrente.

L'Inps, con la Circolare numero 3/2020, indica i limiti del reddito 2020 da applicare ai fini della cessazione, o riduzione, della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione e i limiti di reddito mensili da considerare per l'accertamento.
Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare (ANF), e cioè i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la vecchia normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
La prestazione è regolata da disposizioni diverse rispetto al più noto ANF corrisposto invece alla generalità dei lavoratori dipendenti e pensionati. Gli assegni familiari sono legati al capofamiglia al quale vengono riconosciute delle integrazioni per ciascun componente il nucleo familiare per il quale ne ha diritto. L'ammontare della prestazione è determinato, non da un importo complessivo in relazione al numero dei componenti il nucleo, ma dalla moltiplicazione di un importo fisso per il numero dei componenti del nucleo parentale, ovvero, richiedente, coniuge, figli legittimi o adottivi sino al 18° anno di età o sino al 26° anno se iscritti all'università, fratelli e sorelle conviventi minori di età o permanentemente inabili al lavoro, genitori, compresi quelli naturali, a determinate condizioni.
L'importo fisso dell'integrazione è pari a 8,18 euro mensili per coltivatori diretti, coloni e mezzadri; 10,21 euro mensili per i pensionati autonomi e gli altri prestatori di lavoro per i quali trova ancora applicazione l'Istituto, limitato a €1,21 mensili per gli ascendenti ed equiparati dei Piccoli Coltivatori Diretti.
I limiti massimi di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione sono determinati dalla legge 41/86 in relazione al numero e dal tipo dei componenti il nucleo familiare. La legge prevede che gli importi debbano essere annualmente aggiornati e aumentati del 10% nell’ipotesi in cui il nucleo familiare è composto da un solo genitore e figli od equiparati, ovvero del 50% quando tra i componenti nucleo familiare per i quali si ha diritto alla prestazione ci siano soggetti dichiarati totalmente inabili. Nel caso in cui ricorrano entrambe le ipotesi, la maggiorazione del limite reddituale viene portata al 60%.
Requisiti familiari a carico
Ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari anche al coniuge, ai figli ed ai genitori è necessario che gli stessi non superino determinati requisiti di reddito (requisito del carico). L'articolo 6 del DL 267/1972 convertito con legge 485/1972 ha stabilito che tali valori massimi di redditi sono determinati nella misura del trattamento minimo di pensione mensile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti maggiorato del 30% con riferimento al coniuge e ad un solo genitore e maggiorato del 75% in ipotesi di presenza di entrambi i genitori.
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2020 e per l’intero anno nell’importo mensile di 557,99€. I nuovi limiti di reddito sono validi anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti. Pertanto i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risulta fissato in 725,39 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato e in 1.269,43 euro per due genitori ed equiparati.
Il reddito da prendere in considerazione secondo quanto dispone la legge 41/1986, è quello percepito dai componenti il nucleo familiare, escluso il coniuge legalmente separato, ed è formato dai proventi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiori a 1.032,91 euro. E’ escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di assegno familiare.
A cura di Barbara Balistreri, Fonte Inps, Photo Inps, gennaio 2020
L'Inps, con la Circolare numero 3/2020, indica i limiti del reddito 2020 da applicare ai fini della cessazione, o riduzione, della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione e i limiti di reddito mensili da considerare per l'accertamento.
Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare (ANF), e cioè i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la vecchia normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
La prestazione è regolata da disposizioni diverse rispetto al più noto ANF corrisposto invece alla generalità dei lavoratori dipendenti e pensionati. Gli assegni familiari sono legati al capofamiglia al quale vengono riconosciute delle integrazioni per ciascun componente il nucleo familiare per il quale ne ha diritto. L'ammontare della prestazione è determinato, non da un importo complessivo in relazione al numero dei componenti il nucleo, ma dalla moltiplicazione di un importo fisso per il numero dei componenti del nucleo parentale, ovvero, richiedente, coniuge, figli legittimi o adottivi sino al 18° anno di età o sino al 26° anno se iscritti all'università, fratelli e sorelle conviventi minori di età o permanentemente inabili al lavoro, genitori, compresi quelli naturali, a determinate condizioni.
L'importo fisso dell'integrazione è pari a 8,18 euro mensili per coltivatori diretti, coloni e mezzadri; 10,21 euro mensili per i pensionati autonomi e gli altri prestatori di lavoro per i quali trova ancora applicazione l'Istituto, limitato a €1,21 mensili per gli ascendenti ed equiparati dei Piccoli Coltivatori Diretti.
I limiti massimi di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione sono determinati dalla legge 41/86 in relazione al numero e dal tipo dei componenti il nucleo familiare. La legge prevede che gli importi debbano essere annualmente aggiornati e aumentati del 10% nell’ipotesi in cui il nucleo familiare è composto da un solo genitore e figli od equiparati, ovvero del 50% quando tra i componenti nucleo familiare per i quali si ha diritto alla prestazione ci siano soggetti dichiarati totalmente inabili. Nel caso in cui ricorrano entrambe le ipotesi, la maggiorazione del limite reddituale viene portata al 60%.
Requisiti familiari a carico
Ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari anche al coniuge, ai figli ed ai genitori è necessario che gli stessi non superino determinati requisiti di reddito (requisito del carico). L'articolo 6 del DL 267/1972 convertito con legge 485/1972 ha stabilito che tali valori massimi di redditi sono determinati nella misura del trattamento minimo di pensione mensile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti maggiorato del 30% con riferimento al coniuge e ad un solo genitore e maggiorato del 75% in ipotesi di presenza di entrambi i genitori.
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2020 e per l’intero anno nell’importo mensile di 557,99€. I nuovi limiti di reddito sono validi anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti. Pertanto i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risulta fissato in 725,39 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato e in 1.269,43 euro per due genitori ed equiparati.
Il reddito da prendere in considerazione secondo quanto dispone la legge 41/1986, è quello percepito dai componenti il nucleo familiare, escluso il coniuge legalmente separato, ed è formato dai proventi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiori a 1.032,91 euro. E’ escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di assegno familiare.
A cura di Barbara Balistreri, Fonte Inps, Photo Inps, gennaio 2020