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Assegno a nucleo familiare:  nuove norme su trattamenti 

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L'Inps con la circolare n. 88 del 20 luglio, illustra le nuove norme in materia trattamenti di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) ai percettori di assegno ordinario a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi bilaterali in relazione alla causale “COVID-19” comunicando le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti.


L’art. 68 del decreto legge n. 34/2020 (relativo alle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),  modificando l’art. 19 del decreto legge 18/2020, prevede l’erogazione, a partire dal 23 febbraio 2020, dell’Anf ai percettori di assegno ordinario (ASO), concesso dal Fondo di solidarietà (art.26 Dl n. 148/2015), dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterale del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del periodo di emergenza Covid-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle stesse condizioni dei lavoratori ad orario normale.

La copertura finanziaria per l’erogazione di tale prestazione accessoria è a carico dello Stato all’interno del finanziamento complessivo per la copertura delle prestazioni a sostegno del reddito in esame. Quest’ ultima, quindi, non rientra tra quelle a carico della Gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24 l. n. 88/1989).

Modalità di erogazione dell’assegno al nucleo familiare
L’erogazione dell’ANF può essere effettuato sia a conguaglio che a pagamento diretto, quindi:

• se il pagamento dell’assegno ordinario viene effettuato a conguaglio, le aziende provvederanno a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria a titolo di Anf, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata.

• nel caso di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’Inps, i datori di lavoro dovranno presentare domanda attraverso il modulo SR41 compilando anche la parte relativa alle somme spettanti a titolo di Anf.

Nel caso in cui, l’assegno ordinario sia stato erogato prima della sopracitata circolare, l’Istituto precisa che:

• se i datori di lavoro adotteranno il sistema a conguaglio, dovranno corrispondere gli Anf spettanti per il periodo Aso già riconosciuto, conguagliando quanto corrisposto come arretrato.

• se i datori di lavoro adotteranno il sistema con pagamento diretto, dovranno presentare ulteriore domanda con il modulo SR41, indicando le somme spettanti a titolo di Anf per i mesi precedenti anche contestualmente a quello del mese corrente.

• Nel caso in cui i datori di lavoro successivamente al 19 maggio abbiano già effettuato il pagamento e conguagliato gli Anf durante i periodi di sospensione o integrazione provvederanno ad effettuare le eventuali rettifiche attraverso la compilazione del flusso UNIEMENS.

Queste modalità riguardano tutti i datori di lavoro che corrispondono gli Anf, ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 18/2020, modificato dall’art. 68 del decreto legge 34/2020 a decorrere dal 23 febbraio 2020. Le domande hanno validità di un anno dal 1 Luglio  al 30 giugno dell’anno successivo, a partire dal 1 Luglio i lavoratori sono tenuti a ripresentare nuova domanda per l'anno successivo con la procedura telematica Anf.




​Fonte Inps, MLPS, agosto 2020
​A cura di Barbara Balistreri


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