Aumento pensioni di invalidità 2020: Incrementi estesi ai 18enni, percentuale di invalidità 100%

E' stato esteso a chi ha compiuto diciotto anni il riconoscimento del c.d. “incremento al milione” previsto per le pensioni di invalidità. Il legislatore ha recepito la sentenza della Corte costituzionale del 23 giugno scorso che ha dichiarato illegittima la normativa nella parte in cui disponeva la maggiorazione a coloro che avevano un’età pari o superiore a sessanta anni.
Una modifica, quella prevista dall’art.15 del D.L. n. 104, che ha effetti nei confronti di invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, beneficiari della pensione di inabilità nonché di coloro che percepiscono il trattamento pensionistico di cui alla Legge n. 222 del 1984.
L’INPS con la Circolare n. 107 del 23.09.2020 ne chiarisce gli aspetti operativi.
L’articolo 38 della Legge n. 448/2001 ha previsto dal 1.1.2002 un incremento dei trattamenti pensionistici, ai possessori di requisiti di età e di reddito, per: Titolari di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e forme sostitutive ed esclusive della stessa; Titolari di assegno sociale; Titolari di pensione sociale; Sordomuti, invalidi civili e ciechi civili titolari di pensione.
L’aumento garantisce un reddito mensile pari a 516,46 euro mensili, pari ad un milione di lire, per tredici mensilità. Naturalmente restano esclusi dalla misura coloro che già percepiscono un assegno pensionistico superiore al limite citato.
Il 23 giugno scorso la Corte costituzionale con sentenza n. 152 dichiarava il requisito anagrafico di sessanta anni irragionevole e discriminatorio, perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.
Il “Decreto Agosto” (art. 15 del D.l. n. 104 del 14 agosto 2020), in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale, ha sostituto al comma 4 dell’articolo 38 le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” con “di età superiore a diciotto anni”.
Di conseguenza, l’adeguamento dei trattamenti pensionistici (cosiddetto “incremento al milione”) viene riconosciuto a:
· Invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, titolari di pensione di inabilità;
· Titolari di pensione di inabilità di cui alla Legge n. 222 del 12 giugno 1984.
La percentuale di invalidità ammessa per ottenere l’incremento è il 100. Non sono ammesse ai fini degli aumenti, invalidità inferiori.
In applicazione dell’articolo 38 della Legge n. 448/2001 la maggiorazione spetta al ricorrere dei seguenti requisiti reddituali (validi per il 2020):
· Redditi propri non superiori a 8.469,63 euro per il soggetto non coniugato;
· Per i soggetti non legalmente ed effettivamente separati il reddito del beneficiario e del coniuge non deve eccedere euro 14.447,42.
Nella valutazione del reddito complessivo si tiene conto di tutte le somme soggette a tassazione IRPEF:
· Ordinaria;
· Separata;
· Tassazione alla fonte.
Da ultimo si sommano nel reddito anche gli importi esenti da IRPEF.
Esclusi invece i seguenti redditi:
· Il reddito derivante dall’abitazione principale;
· Pensioni di guerra;
· Indennità di accompagnamento;
· L’importo aggiuntivo di 154,94 euro;
· I trattamenti di famiglia;
· L’indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Questi assegni non fanno reddito ai fini del calcolo.
In forza della sentenza della Corte costituzionale e delle modifiche introdotte dal “Decreto Agosto”, l’incremento previsto per gli invalidi civili totali di cui al paragrafo precedente, viene esteso ai soggetti di età superiore ai diciotto anni, titolari della pensione di inabilità di cui alla Legge n. 222 del 1984.
Per chi percepisce la Pensione di inabilità di cui alla Legge n. 222 del 1984, l’aumento non è automatico ma riconosciuto dal 1º agosto 2020, previa domanda dell’interessato, quindi è obbligatorio fare domanda.
La Circolare n. 107 precisa che avranno diritto all’aumento dal 1º agosto soltanto coloro che presenteranno apposita istanza all’Istituto entro il 9 ottobre 2020.
Per tutti gli altri, il beneficio sarà riconosciuto a partire dal primo giorno del mese successivo quello della domanda.
Sull’obbligo di domanda, per quanto riguarda l’incremento al milione, con la maggiorazione dell’assegno e il relativo incremento:
· gli invalidi under 60, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento;
· gli invalidi over 60, invece, non devono presentare alcuna domanda in quanto l’incremento verrà riconosciuto d’ufficio.
A cura di Barbara Balistreri, photo legacycultures.com,, Fonte Inps, ottobre 2020,