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Congedo obbligatorio di paternità a 7 giorni
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​  A partire da quest’anno i lavoratori dipendenti godranno di sette giorni di congedo obbligatorio più un ulteriore giorno da fruire in sostituzione a quello spettante alla madre e previo accordo con essa.


​​In attesa che il Parlamento recepisca i contenuti della recente direttiva europea che impone il riconoscimento per i padri lavoratori dipendenti un minimo di dieci giorni di congedo in occasione della nascita di un figlio. La legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha, infatti, ulteriormente prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente   dai precedenti cinque giorni (per gli eventi occorsi sino al 31 dicembre 2019). 
 
La misura
Come noto il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dalla L. n. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2019 dalla legge di bilancio 2019 che ne ha anche elevato la durata a cinque giorni. Il congedo che deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio originariamente ha avuto una durata di 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), che poi è salita a 4 giorni nel 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante).

Dal 1° gennaio 2020 il congedo cresce di altri due giorni per un totale di sette giorni. Inoltre anche per il 2020 il padre potrà astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima). In totale, quindi, il padre lavoratore dipendente nel 2020 potrà fruire di un massimo di otto giorni di congedo.
La recente direttiva (Ue) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza che stabilisce una disposizione minima europea che prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi al livello del congedo per malattia. La Direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore.

Le regole
Per la fruizione del congedo obbligatorio valgono le regole già esposte nel Decreto del Ministero del Lavoro del 22.12.2012. In particolare per il periodo di astensione obbligatoria il padre lavoratore dipendente ha diritto a un'indennità  giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione e alla relativa copertura figurativa ai fini pensionistici alle medesime condizioni previste per le lavoratrici.
 
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A cura di Barbara Balistreri, Fonte Inps,  Photo burstshopify, gennaio 2020


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