PATRONATO ACAI ENAS
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CONVENZIONE tra MINISTERO DEL LAVORO e PATRONATO ACAI-ENAS


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​- ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 152 del 30 marzo 2001, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità;
- gli Istituti di patronato e di assistenza sociale si collocano nell'ambito della cura di interessi generali (sentenza Corte Costituzionale n. 42/2000);
- ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 152 del 30 marzo 2001, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, senza scopo di lucro, attività diverse da quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n.152/01;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 152 del 30 marzo 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 152/01, incluse nelle attività di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 152/01, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio;
- ai sensi del medesimo articolo 10, comma 3, della legge n. 152/2001, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/01 per le quali è ammessa l'esigibilità di un contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari;
                                                                                                                visto
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2015, recante "Individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l'erogazione del servizio a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari";
tutto ciò premesso, tra le parti ut supra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
                                                                                                                 Art. 1
Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, in alternativa al riconoscimento del punteggio di 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 228/2012, il Patronato ACAI-ENAS opta per l'esigibilità a suo favore di un contributo ad esclusivo carico dei non iscritti alle Organizzazione promotrice Associazione ACAI per l'erogazione del servizio da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari, nel rispetto del limite fissato dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, per ciascuna delle prestazioni e nella misura  indicate nella CONVENZIONE .

CONVENZIONE tra ANPAL  e PATRONATO ACAI-ENAS

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ANPAL ha sottoscritto con gli  Istituti di patronato convenzioni per lo svolgimento, in favore dei lavoratori,  di attività  di sostegno, informazione e supporto nelle seguenti materie:

  • Acquisizione dei dati necessari e supporto al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità di cui all'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 150/15, da parte dei "soggetti disoccupati" e dei "lavoratori a rischio di disoccupazione":
  • Completamento della procedura telematica di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità per i disoccupati percettori della Naspi e per i richiedenti la DIS-COLL;
  • Acquisizione dei dati necessari e supporto alla richiesta dell'assegno di ricollocazione (di seguito Adr), di cui all'articolo 23, D. Lgs. 150/15 per i disoccupati percettori della Naspi la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi, mediante apposita procedura telematica;
  • Acquisizione dei dati necessari e supporto alla richiesta anticipata dell'assegno di ricollocazione per i lavoratori destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale, coinvolti nell'accordo di ricollocazione ai sensi dell'articolo 24bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dall'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2017,n. 205.
Il Patronato ACAI-ENAS convenzionato con ANPAL può supportare i lavoratori nell'inserimento della Did online - Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro - accedendo  direttamente sul portale ANPAL.
Foto

Patronato ACAI-ENAS

Direzione Generale e Presidenza

Piazza Capranica, 78
00186 Roma
​
Centralino r.a.: 06.6785934
​Email: anche per posta ordinaria no pec
patronato.acai.enas@pec.it  
​relazioniesterne@acaienas.it 

web  & social media content​ editor Barbara Balistreri

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