CONVENZIONE tra MINISTERO DEL LAVORO e PATRONATO ACAI-ENAS
- ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 152 del 30 marzo 2001, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità;
- gli Istituti di patronato e di assistenza sociale si collocano nell'ambito della cura di interessi generali (sentenza Corte Costituzionale n. 42/2000); - ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 152 del 30 marzo 2001, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, senza scopo di lucro, attività diverse da quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n.152/01; - ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 152 del 30 marzo 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 152/01, incluse nelle attività di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 152/01, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio; - ai sensi del medesimo articolo 10, comma 3, della legge n. 152/2001, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/01 per le quali è ammessa l'esigibilità di un contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari; visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2015, recante "Individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l'erogazione del servizio a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari"; tutto ciò premesso, tra le parti ut supra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, in alternativa al riconoscimento del punteggio di 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 228/2012, il Patronato ACAI-ENAS opta per l'esigibilità a suo favore di un contributo ad esclusivo carico dei non iscritti alle Organizzazione promotrice Associazione ACAI per l'erogazione del servizio da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari, nel rispetto del limite fissato dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, per ciascuna delle prestazioni e nella misura indicate nella CONVENZIONE . |
CONVENZIONE tra ANPAL e PATRONATO ACAI-ENAS
ANPAL ha sottoscritto con gli Istituti di patronato convenzioni per lo svolgimento, in favore dei lavoratori, di attività di sostegno, informazione e supporto nelle seguenti materie:
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