++DECRETO LEGGE “RILANCIO” REDDITO DI EMERGENZA - *(REM)

L’Inps, con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020, illustra i criteri di accesso al Reddito di emergenza (Rem), la misura di sostegno al reddito introdotta dal Decreto Rilancio Italia per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell’emergenza coronavirus.
Possono accedere al beneficio solo i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda soddisfino, congiuntamente, alcuni requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati dal Decreto legge n. 19/20.
Il beneficio economico del Rem va da un minimo di 400 euro mensili fino ad un massimo di 800 euro, salvo alcune eccezioni, ed è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
La domanda deve essere trasmessa on line all’Inps entro il 30 giugno e può essere presentata dalle famiglie in difficoltà che non hanno avuto accesso ad altre indennità COVID19 previste dal Decreto Rilancio.
L’ACAI-ENAS è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e la consulenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all’Inps.
* REDDITO DI EMERGENZA - (REM)
È una misura di sostegno in favore delle famiglie non coperte da altri sussidi che si trovano in situazione di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria da COVID19.
REQUISITI
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia vericata con riferimento al componente richiedente il benecio;
- reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all’importo di REM spettante;
- valore patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro, aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo no ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave di non autosu‑cienza come denite ai ni dell’ISEE;
- valore ISEE inferiore a 15.000 euro.
CONDIZIONI
Il REM spetta se all’interno del nucleo familiare non vi siano componenti che al momento della domanda risultino in una delle seguenti condizioni:
- titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di importo previste per il REM;
- percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza ovvero altre analoghe misure di contrasto alla povertà.
QUANTO SPETTA
A seconda della composizione del nucleo familiare, l’importo mensile del REM oscilla tra 400 euro no ad un massimo di 800 euro. Il benecio verrà erogato in due quote. Il suo valore si determina moltiplicando l’importo minimo di 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza no ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di un componente in situazione di disabilità grave o non autosufficienza come denite ai fini ISEE.
INCOMPATIBILITÀ
Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscano o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto “Cura Italia” o dal decreto “Rilancio”.
COME OTTENERLO
La domanda va presentata all’INPS in via telematica. Le domande dovranno essere presentate entro il mese di giugno 2020.
PATRONATO ACAI ENAS è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l’assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all’INPS
A cura di Barbara Balistreri, Fonte Inps, maggio 2020