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Lavoratori del  turismo e stabilimenti termali: il Bonus
​​Incumulabilità e incompatibilità con altre prestazioni previdenziali

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Il decreto interministeriale del 13 luglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze introduce un bonus in favore di tutti quei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all'indennità, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 600 euro, a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda, in ragione dell'ordine cronologico delle istanze presentate, accolte sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti.

Con la circolare n. 94/2020, l’INPS detta le modalità di fruizione del bonus, per avere accesso alla indennità i lavoratori dovranno avere tutti i seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.


Nel documento di prassi vengono inoltre indicate le ipotesi di incumulabilità e incompatibilità con altre prestazioni previdenziali.

Presentazione della domanda
I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno ancora presentato domanda per il riconoscimento dell’indennità Covid-19 di cui all’articolo 29 del richiamato decreto Cura Italia, devono presentare apposita domanda telematica.

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Incumulabilità e incompatibilità con altre prestazioni previdenziali
Il D.I. n. 12 del 13 luglio 2020, all’articolo 2, comma 3, dispone che l’indennità di cui al comma 2, del medesimo articolo 2, non sono cumulabili con i seguenti trattamenti:
- il trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 2020,       convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 2020;
- indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 2020;
- indennità istituite per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dai decreti ministeriali del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020 a favore dei lavoratori autonomi e professionisti           iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- indennità istituite per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dal decreto ministeriale del 30 aprile 2020 a favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei                     lavoratori  autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio;
- indennità a favore di alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con                     modificazioni, dalla l. n. 77 del 2020;
- indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77 del 2020;
- reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 26/2019.
Regime delle compatibilitàL’indennità Covid-19 è cumulabile con l’assegno                 ordinario di invalidità e con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.




​Fonte Inps, agosto 2020
​A cura di Barbara Balistreri


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