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​L’INPS chiarisce il rapporto tra NASpI, Quota 100 e pensioni agevolate

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L’INPS, con circolare n. 88/2019 ha  chiarito i rapporti tra la prestazione di disoccupazione Naspi e il diritto alla pensione “Quota 100”.
Con il parere Ministero del Lavoro, l’Istituto previdenziale illustra i rapporti tra alcuni trattamenti pensionistici anticipati (pensione Quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e la prestazione di disoccupazione NASpI.

​Ricordiamo che il decreto-legge n. 4/2019 ha introdotto, in via sperimentale e per il triennio 2019-2021, per i soggetti che perfezionano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione “Quota 100”.

Altresì, il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 prevede tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell’indennità NASpI, il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
L’INPS coordinando queste due disposizioni di legge, chiarisce che la maturazione del diritto a pensione “Quota 100” non determina la revoca della NASpI e che, per i soggetti ammessi al trattamento di pensione “Quota 100”, la decadenza della NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.

I lavoratori, a seguito di questo importante chiarimento, hanno facoltà di scegliere di non accedere alla pensione “Quota 100” per continuare a fruire dell’indennità di disoccupazione. Per coloro che, invece, hanno già presentato domanda di pensione “Quota 100”, la decadenza della NASpI avviene dalla prima decorrenza utile. 
 
Esempio di alcuni casi
Disoccupato con requisiti Quota 100 che non presenta domanda di pensione ma domanda di NASpI:
la sua domanda sarà accolta.

Lavoratore che durante la NASpI perfeziona il diritto alla Quota 100:
non decade dalla prestazione di disoccupazione, a meno che non presenti domanda di pensione Quota 100 (nessuna decadenza automatica).

Lavoratore che chiede Quota 100:
scatta la decadenza NASpI dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di trattamento pensionistico. In base allo stesso criterio, viene respinta l’eventuale domanda di NASpI se la sua fruizione dovesse decorrere contemporaneamente o dopo la prima decorrenza utile della Quota 100.
 
NASpI e mobilità
Sono valide le stesse regole per coloro che percepiscono la mobilità, ordinaria o in deroga.
Se il lavoratore con diritto a Quota 100 non la chiede, continua a prendere la mobilità; decade dalla prestazione se invece lo fa (a partire dal mese in cui inizia a percepire l’assegno previdenziale). Vengono respinte le domande di mobilità per le quali la fruizione dovesse decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della quota 100.
 
NASpI e pensioni agevolate
Si precisa che relativamente alla pensione anticipata, dopo l’introduzione della finestra trimestrale prevista sempre dal dl 4/2019: un lavoratore in NASpI continua a prendere l’ammortizzatore sociale fino alla decorrenza della pensione.
In generale, questo principio (decadimento NASpI alla decorrenza della pensione, non alla maturazione del requisito) vale anche per le altre forme di pensione: Opzione Donna, pensione Precoci.
 
Quota 100 e Invalidità
L'inps ha già chiarito, con la circolare 138/2011, che se il lavoratore sceglie la NASpI viene sospesa l’invalidità per tutta la durata dell’ammortizzatore sociale.
Si precisa che l’assegno  ordinario di invalidità non consente l’accesso alla pensione anticipata, quindi la decadenza dalla NASpI interviene solo se il lavoratore raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia.
 
A cura di Barbara Balistreri, photo Unsplash, Fonte Inps, Luglio 2019

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