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Integrazione trattamento minimo applicato sulla pensione di importo più favorevole

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      Nel caso di concorso di due o più pensioni l’integrazione spetta soltanto su una sola pensione ma non sempre viene applicato su quella più favorevole per il pensionato.
Come noto il trattamento minimo spetta nel caso in cui il reddito personale e/o coniugale non superi determinate soglie reddituali annualmente ricalcolate.
 
  Nel caso di concorso di due o più pensioni l’integrazione spetta soltanto su una sola pensione, talvolta l'integrazione non viene applicata sulla pensione che porta i maggiori benefici per il pensionato. Tale circostanza si verifica frequentemente nei casi in cui viene a mancare il coniuge ed il superstite acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità e/o indiretta e di conseguenza si trova ad avere una doppia titolarità pensionistica.
 
 Nei casi in cui entrambe le pensioni non superano l’importo mensile del trattamento minimo (507€ per il 2018) e sono soddisfatti i limiti reddituali annuali personali del superstite, l’INPS provvede ad applicare in automatico l’integrazione soltanto su una prestazione (articolo 6, comma 3 del decreto legge 638/1983).
 
 Al fine di ricevere un importo mensile più cospicuo ed eventualmente degli si dovrebbe verificare se l’Istituto di previdenza abbia applicato  o meno l’integrazione sulla pensione corretta.
È opportuno specificare che l’integrazione nel caso di doppia titolarità a carico della stessa gestione è regolamentata dalla circolare INPS 125/2000 (Integrazione al minimo in caso di titolarità di due o più pensioni. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 324 del 13 giugno 2000), che specifica che l’integrazione al minimo, qualora le due pensioni sono a carico della stessa gestione, deve essere attribuita sulla pensione diretta.
 
 In questi casi è necessario presentare una domanda di ricostituzione reddituale con trasferimento del trattamento minimo sulla pensione desiderata. In fase di ricostituzione, la pensione sarà ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della decorrenza originaria e subirà una variazione in aumento o in diminuzione.
Per la complessità delle circolari, non è insolito che ci possano essere degli errori relativi al calcolo dell’importo pensionistico, pertanto è sempre opportuno controllare la posizione attraverso il certificato di pensione ObisM.



 
A cura di Barbara Balistreri, Foto Unsplash M.Bennet, Fonte Inps, Luglio 2019

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