Pensioni, domanda di riscatto laurea: attenzione alle prescrizioni

Una delle questioni cui spesso si trovano di fronte lavoratori e pensionati riguarda le conseguenze dell'omessa trattazione delle istanze di riscatto laurea o di ricongiunzione dei periodi assicurativi presentate all'Inps. Si tratta di situazioni che si presentano sporadicamente ma che potrebbero pregiudicare o ritardare anche la pensione.
L'Inps non ha non ha mai invocato l’operatività della decadenza in questione, che trova applicazione nel settore privato. In caso di domanda di riscatto di laurea senza aver mai ricevuto un formale provvedimento di accoglimento o di rigetto da parte dell'Istituto previdenziale, tale richiesta potrebbe essere prescritta.
Non presentando un ricorso giudiziario, si potrebbe incorrere in una rideterminazione dell'onere in misura chiaramente più sfavorevole rispetto al passato, con la conseguente insostenibilità della cifra economica trovandosi costretti a ritardare la pensione.
Dal punto di vista legislativo occorre, infatti, ricordare che anche per le domande di riscatto o di ricongiunzione vige il principio del silenzio-rifiuto in base al quale in difetto di comunicazione da parte dell'ente previdenziale la domanda si intende respinta con conseguente applicabilità dell’ipotesi di decadenza prevista dall’art. 47, d.p.r. n. 639/1970. Questo principio è stato avvalorato anche dalla Corte di Cassazione. In pratica se entro il termine decorrente dalla data prevista per l'esaurimento del procedimento amministrativo non viene presentato ricorso giudiziario l'assicurato decade definitivamente dalla possibilità di far accertare il diritto al riscatto o alla ricongiunzione presso un Tribunale.
Tale situazione implica la perdita definitiva della possibilità di ottenere la trattazione dell'istanza con i coefficienti e le retribuzioni in possesso al momento della domanda originaria. L'inerzia dell'assicurato può portare, quindi, al sostanziale rigetto della domanda di riscatto o di ricongiunzione e all'obbligo di ripresentazione della stessa ad una data successiva con oneri ampiamente superiori quanto maggiore è il tempo trascorso rispetto alla data originaria.
In ambito pubblicistico, l'Inpdap (ed ora Inps) non ha mai invocato l’operatività della decadenza in questione, che trova applicazione nel settore privato.
A cura di Barbara Balistreri, Foto unsplash, Fonte Inps, settembre 2019