Bonus bebè e premio alla nascita non incidono sul riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare

I contributi economici per il sostegno alle nascite non incidono sul riconoscimento degli ANF. L'Inps con il messaggio n. 2767/2019 fornisce alcuni chiarimenti riguardo la corretta indicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare alla richiesta di Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), ai fini sia del riconoscimento del diritto all’ANF che della determinazione della relativa misura per i lavoratori dipendenti del settore non agricolo.
I redditi rilevanti
La legge 69/1988 considera tra i redditi rilevanti ai fini della concessione dell'ANF tutti i redditi assoggettabili all'Irpef percepiti dai componenti del nucleo familiare, al lordo delle deduzioni e detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, compresi quelli a tassazione separata e quelli esenti da Irpef ove la somma di tali redditi superi nel complesso il limite di euro 1.032,91; non vanno dichiarati alcuni redditi tra i quali quelli che, per loro natura, rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario. Tali redditi sono quelli concernenti l’anno solare precedente a quello della presentazione della domanda di assegno, se la decorrenza del medesimo è compresa tra luglio e dicembre (secondo semestre); se invece la decorrenza dell’assegno è compresa tra gennaio e giugno (primo semestre), il reddito da indicare è quello relativo al secondo anno solare precedente.
Prestazioni di famiglia
Nello specifico le prestazioni incriminate erano il Premio alla nascita, che assegna 800 euro per la nascita o adozione a partire dall’1.1.2017 e l’Assegno di natalità (il così detto bonus bebè), previsto per i figli nati negli anni dal 2015 al 2017 e confermato, per i nati nel 2018 e nel 2019, consistente in un assegno, correlato all’ISEE, corrisposto mensilmente per il primo anno di vita del bimbo.
L’Inps comunica che sia l’Assegno di natalità che il Premio alla nascita, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, che ai sensi della speciale normativa risulterebbero esenti dal computo del reddito rilevante ai fini dell'ANF, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF. I contributi economici attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige, a titolo di “Reddito di garanzia” e “Contributo famiglie numerose”, nonché l’Assegno regionale per il nucleo familiare avendo natura assistenziale possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti.
A cura di Barbara Balistreri, Foto Unsplash S.Millar, Fonte Inps, Luglio 2019