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Richiesta di Ricostituzione per il ricalcolo della  pensione, chi la deve fare? 

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I pensionati possono richiedere un ricalcolo della pensione attraverso la domanda di “ricostituzione della pensione”. 

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Si potrebbe verificare in alcune circostanze  la variazione dell’importo dell’assegno di pensione a causa del sopraggiungere di eventi successivi alla sua determinazione. In questi casi, la normativa prevede la possibilità di ottenere la “ricostituzione della pensione“. Questa procedura non si realizza d’ufficio, ma il pensionato deve farne apposita richiesta.

E’ bene sapere che:
  • - il nuovo calcolo può portare ad un valore più alto oppure più basso di quello attualmente percepito;
  • - la ricostituzione della pensione si verifica nel momento in cui vi sono nuovi contributi versati o maturati in una data successiva a quella originaria di decorrenza;
  • - la richiesta di ricostituzione della pensione e di rimborso degli arretrati può essere formulata da pensionati privati oppure   pubblici.


​Questo strumento  consente il ricalcolo dell’importo del rateo quando sopraggiungono delle novità che vanno a modificare gli elementi di calcolo della pensione stessa.
Tali novità riguardano in linea generale:
  • aspetti di tipo contributivo;
  • aspetti reddituali;
  • aspetti sanitari.

 Le modifiche sul piano contributivo sono le cause più frequenti che danno luogo ad un ricalcolo dell’assegno; riguardano soprattutto il conteggio di contributi che non sono stati presi in considerazione nella prima fase di liquidazione della pensione. Possono essere contributi derivanti da periodi non ricongiunti, da periodi dei quali non è stato chiesto l’accredito figurativo oppure contributi volontari non considerati.
Il ricalcolo va effettuato come se la contribuzione originariamente non considerata fosse esistente al momento del pensionamento e ciò dà origine, spesso, anche alla riscossione di eventuali arretrati.

La domanda di ricostituzione
La domanda di ricostituzione della pensione può avvenire su richiesta dell’interessato oppure d’ufficio, su iniziativa dell’Ente previdenziale.
In entrambi i casi non ci sono termini di scadenza: la pensione è sempre liquidata a partire dalla decorrenza originaria. Ovviamente, in tali circostanze, le somme liquidate a titolo di arretrati sono sempre sottoposte ai termini ordinari di prescrizione. Su questa materia giova ricordare l’intervento particolarmente duro della legge n. 111 del 2011 che ha ridotto, in particolare per i ratei maturati dal 6 luglio 2011, la prescrizione nel termine di cinque anni (dai dieci della disciplina previgente) dei ratei dei trattamenti pensionistici e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni.
Nelle ipotesi in cui la domanda di ricostituzione venga presentata dopo cinque anni dalla data di liquidazione della pensione, la riliquidazione del medesimo trattamento dovrà avvenire dalla data di decorrenza della pensione, ma le eventuali differenze di ratei saranno dovute dal quinto anno precedente la data di presentazione della domanda di ricostituzione. E’ da considerarsi, quest’ultima, atto interruttivo della prescrizione (tali regole si applicano anche ai casi di ricostituzione d’ufficio). Le novità introdotte dal decreto legge 98/2011 non trovano, invece applicazione in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell’Inps alla relativa ripetizione si prescrive nel termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione.

Il termine di decadenza per l’azione giudiziaria
Se la domanda di ricostituzione è stata presentata ma l’Inps non ha risposto o ha rigettato l’istanza, l’interessato deve prestare attenzione al termine di decadenza. Quindi nel caso in cui venga avanzata la domanda di ricostituzione e l’Ente previdenziale non provveda sull’istanza, l’azione giudiziaria tendente al riconoscimento del diritto alla ricostituzione dovrà essere esercitata nel termine di tre anni dalla scadenza dei termini previsti per il procedimento amministrativo. Nel caso in cui questo non avvenga, si avrà diritto, trattandosi di trattamento pensionistico, solo ai ratei corrispondenti al triennio antecedente la data del deposito del ricorso giudiziario.


​Rivolgiti al Patronato ACAI ENAS, i nostri operatori sono  disposizione per effettuare la domanda di ricostituzione all’Inps e per ricalcolare l’importo della pensione, ridefinita sulla base delle normative vigenti.
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​A cura di Barbara Balistreri, Fonte Inps,  luglio 2020


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